SENTENZE DI MERITO
• La mancata richiesta del consenso informato deve valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione. Il danno conseguente alla mera lesione del diritto alla autodeterminazione, allorché la terapia praticata abbia comunque ottenuto il risultato dalla guarigione del paziente ed al medico non possa attribuirsi alcuna condotta colpevole nella esecuzione dell’intervento, si estrinseca in un pregiudizio ontologicamente trascurabile e comunque di entità economica non apprezzabile. (Trib. Milano, 29 marzo 2005, in Resp. civ. e prev., 2005, 751)
• Il consenso deve essere il frutto di una relazione interpersonale tra i sanitari ed il paziente sviluppata sulla base di un’informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed al livello di conoscenze di quest’ultimo. In altri termini, la conformità della condotta dei sanitari rispetto all’obbligo di fornire un adeguato bagaglio di informazioni deve essere valutata non tanto sul piano tecnico-operatorio, quanto sulla natura dell’intervento, sull’esistenza di alternatitive praticabili, anche di tipo non cruento, sui rischi correlati e sulle possibili complicazioni delle diverse tipologie di cura tali da compromettere il quadro complessivo del paziente, segnando il passaggio, come icasticamente osservato da una prestigiosa dottrina, dalla fase dell’assenso a quella del consenso, ossia del convergere delle volontà verso un comune piano di intenti. Provato l’inadempimento rispetto all’obbligazione informativa, come tale incidente in via diretta sul diritto del paziente all’autodeterminazione in ordine alle scelte involgenti la propria salute, poco rileva sapere come il paziente si sarebbe comportato qualora avesse avuto piena contezza in ordine ai rischi di complicazioni: quello che rileva è che egli non è stato in condizioni di esprimere un consenso realmente informato, non senza osservare che l’eventuale prova diretta a dimostrare che, quand’anche informato, il paziente avrebbe optato per l’intervento a fronte dell’elevato rischio connesso alla sua condizione, incombe sul sanitario.(Trib. Venezia, 4 ottobre 2004)
• La prova che il medico abbia fornito un valido consenso informato al paziente può essere desunta anche per “facta concludentia”, ed è implicita nella circostanza che il paziente, entrato cosciente in sala operatoria, nulla abbia obiettato una volta apprese le concrete modalità dell’intervento (nella specie, il tribunale ha ritenuto decisiva la circostanza che il paziente, appreso in sala operatoria che l’intervento si sarebbe svolto in anestesia generale, nulla aveva obiettato). (Trib. Roma, 20 ottobre 2003, in Giur. Romana, 2004, 460)
• L’atto di consenso informato, sottoscritto dal paziente e non disconosciuto tempestivamente, costituisce una scrittura privata riconosciuta, il cui contenuto è rimuovibile solo attraverso la rituale proposizione della querela di falso; tale obbligo, tuttavia, non sussiste nel caso in cui il paziente non contesti la veridicità del contenuto dell’atto di consenso informati, ma alleghi semplicemente che esso sia stato sottoscritto senza avere previamente ricevuto una adeguata informazione. (Trib. Roma, 20 ottobre 2003, in Giur. Romana, 2004, 460)
• In tema di arte medica odontotecnica quando risulti una non corretta applicazione della protesi mobile superiore con conseguenti problemi parodontali alle corone dei canini inferiori con retrazione gengivale e disturbi neuromuscolari, va riconosciuto, quanto alla qualificazione del dovere di diligenza del medico, che egli non ha operato con perizia e con prudenza, da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie della professione. Un ulteriore profilo di colpa professionale è ravvisabile nell’assenza di consenso informato, relativamente alla circostanza che l’odontoiatra ha sottoposto la paziente all’inserzione di una protesi parziale superiore con una tecnica particolare una volta constatata l’impossibilità di eseguire il trattamento inizialmente previsto, decisione assolutamente non concordata con la paziente né tanto meno questa venne informata del mutamento della tecnica d’intervento. Pertanto il consenso – nel caso di specie condizione imprescindibile di legittimità dell’atto medico in quanto l’intervento non rappresentava un evento ineluttabile per la preservazione della salute o della vita della paziente – è totalmente mancato ed esso non può certamente ritenersi esistente e validamente rilasciato per il solo fatto che la paziente abbia sottoscritto il preventivo (sottoscrizione che non può essere in alcun modo intesa come volta ad attestare la corretta informazione sulle modalità del trattamento da eseguire) né tanto meno per il solo fatto che alla paziente venne consegnato un prestampato non firmato ne controfirmato assolutamente generico non contenente né il nominativo della paziente né il tipo di cure cui la stessa avrebbe dovuto sottoporsi. In ogni caso, la firma di un eventuale modulo prestampato non può mai ridursi ad atto formale, teso in via prioritaria a precostituire una dichiarazione di esonero di responsabilità; la sottoscrizione di quei moduli dovrebbe invece costituire il momento finale, di revisione e ripensamento del dettagliato processo informativo che il professionista avrebbe dovuto svolgere per rendere edotta e consapevole la paziente della decisione che si sarebbe assunta autorizzando le cure. (Trib. Milano, 18 giugno 2003, in Giustizia a Milano, 2003, 51).
• Il diritto del paziente di formulare un consenso informato all’intervento, con piena consapevolezza in ordine all’incidenza percentuale di complicanze ed esiti positivi connessi a detta tipologia di intervento, si evince dagli artt. 13 e 32, comma 2, Cost. (Trib. Milano, 23 maggio 2003, in Giur. milanese, 2003, 429).
• L’onere della prova del mancato assolvimento del dovere di informazione da parte del medico (consenso informato) incombe sul paziente, che agisca in giudizio per ottenere l’affermazione di responsabilità del chirurgo. (Trib. Napoli, 12 ottobre 2001, in Giur. napoletana, 2002, 36).
• In condizioni non necessitate dall’urgenza ciascuno ha il diritto ad autodeterminarsi accedendo alle scelte che ritiene più confacenti ai suoi bisogni, potendo giungere, persino, alla scelta di non sottoporsi a cure, ed in questo caso il sanitario non può agire senza ottenere preventivamente un valido consenso informato e deve rispondere di un delitto doloso quando intervenga arbitrariamente. Di conseguenza, risponde – quantomeno – del reato di violenza privata il sanitario che operi senza che il paziente abbia rilasciato un consenso informato, salva l’ulteriore responsabilità anche a norma dell’art. 586 c.p., ove l’intervento abbia esito infausto o comunque dannoso per il paziente. (Trib. Palermo, 25 luglio 2001, in Giur. merito, 2002, 506).
• Deve riconoscersi, dunque, che la relazione che si instaura tra la struttura sanitaria ed il paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale, quand’anche fondato sul solo contatto sociale, sicché, in base alla regola prevista dall’articolo 1218 c.c., il paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento e non, invece, la colpa — né tantomeno la sua gravità — da parte della struttura sanitaria, mentre spetta alla controparte la dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento (App. Perugia, 28 ottobre 2004)
• L’onere della prova del mancato assolvimento del dovere di informazione da parte del medico (consenso informato) incombe sul paziente che agisca in giudizio per ottenere l’affermazione di responsabilità del chirurgo. (Trib. Napoli, 12 ottobre 2001, in Giur. napoletana, 2002, 36).
• Solo in presenza di conseguenze del tutto anomale ed imprevedibili rispetto all’intervento eseguito avrebbe potuto parlarsi di irrilevanza della prestazione o meno del consenso; in tutti gli altri casi grava sul debitore (ossia dell’azienda ospedaliera) l’onere di fornire la prova dell’adempimento dell’obbligo di informazione del medico. (Trib. Terni, 26 giugno 2002, in Rass. giur. umbra, 2002, 536).
• L’affermazione della ricorrenza di una sorta di presunzione di colpevolezza del medico, con conseguente onere del professionista di dimostrare che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l’esito peggiorativo non sia allo stesso imputabile, è valida con esclusivo riferimento alla colpa contrattuale ex art. 2230, 2236 c.c. ed alle ipotesi di eventi lesivi dipendenti dall’esecuzione di intervento chirurgico o dalla pratica di una terapia medica e non è estensibile alle diverse ipotesi in cui l’evento pregiudizievole sia, invece, ricondotto dal paziente ad una omissione del medico inerente alla mancata attivazione di indagini ed esami di medicina preventiva, gravando in tal caso sul danneggiato, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, più radicalmente l’onere di fornire la prova che nell’oggetto della prestazione dovuta fosse ricompresa la misura preventiva nella specie non attivata, così da configurare l’inadempimento contrattuale. (Trib. Padova, 10 febbraio 2004)
• L’affermazione della ricorrenza di una sorta di presunzione di colpevolezza del medico, con conseguente onere del professionista di dimostrare che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l’esito peggiorativo non sia allo stesso imputabile, è valida con esclusivo riferimento alla colpa contrattuale ex art. 2230, 2236 c.c. ed alle ipotesi di eventi lesivi dipendenti dall’esecuzione di intervento chirurgico o dalla pratica di una terapia medica e non è estensibile alle diverse ipotesi in cui l’evento pregiudizievole sia, invece, ricondotto dal paziente ad una omissione del medico inerente alla mancata attivazione di indagini ed esami di medicina preventiva, gravando in tal caso sul danneggiato, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, più radicalmente l’onere di fornire la prova che nell’oggetto della prestazione dovuta fosse ricompresa la misura preventiva nella specie non attivata, così da configurare l’inadempimento contrattuale. (Trib. Padova, 10 febbraio 2004)
• L’art. 1 L. 210/92, nel prevedere il diritto a un indennizzo da parte dello Stato ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, non richiede in alcun modo che il contagio debba avvenire all’interno di strutture sanitarie italiane, pubbliche o private. Pertanto spetta l’indennizzo “ex lege” 210/92 al paziente che abbia contratto un’epatite HIV presso un ospedale francese. (Trib. Genova, 12 luglio 2002 in Riv. Giur. Lav. 2002, II, 635)
• La liquidazione dei danni risarcibili a una vittima di epatite post trasfusionale, che lamentando la negligente gestione delle politiche di emovigilanza, abbia promosso nei confronti del Ministero della Sanità un’azione risarcitoria volta a ottenere l’integrale risarcimento del danno conseguente al contagio, deve tener conto di quanto l’attore abbia visto riconoscersi a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/92, posto che questa attribuzione indennitaria, pur avendo nominalmente un titolo giuridico diverso rispetto al risarcimento del danno, trova causa diretta nell’interesse dello Stato a venire incontro alle esigenze economiche di quanti abbiano riportato danni irreversibili da epatiti postrasfusionali, con l’effetto di rendere operante la “compensatio lucri cum damno”. (Trib. Roma, 8 gennaio 2003, in Foro It. 2003, I, p. 622)
• Il dovere di vigilanza e coordinamento del primario non si estende alle operazioni routinarie affidate agli altri medici. Infatti, anche in campo medico, a causa della divisione dei compiti e della specializzazione delle attività, vige la regola dei c.d. “doveri divisi”, per cui ciascun operatore è tenuto a rispettare i doveri di diligenza e di perizia che gli sono specificamente demandati e deve poter fare affidamento sulla responsabilità degli altri e sull’altrui attenzione, secondo le rispettive competenze, anche al fine di potersi convenientemente concentrare sulle proprie funzioni e specializzazioni, con la conseguenza che il singolo operatore non può essere chiamato a rispondere degli errori altrui, salvo che non abbia concorso a causarli, ovvero sia mancato un doveroso compito di garanzia e di intervento per prevenirli (fattispecie in cui l’evento lesivo era stato causato da uno scorretto esame anamnestico raccolto da medici diversi dal primario). (Trib. Palermo, 16 luglio 2002, in Giur. merito, 2003, 327).
• In tema di responsabilità medica, nell’ipotesi in cui la difficoltà diagnostica non implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, che trascendano la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, non può trovare applicazione la norma di cui i all’art. 2236 c.c. che limita la responsabilità al dolo o alla colpa grave, bensì la norma generale di cui all’art 1176 2 comma c.c. in base alla quale il medico, nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza specifica del debitore qualificato che comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica e ricomprende anche la perizia. Quanto all’onere probatorio, al paziente spetta provare il nesso di causalità ed al medico, o al gestore, spetta di provare che l’insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza. (Trib. Milano, 11 giugno 2003)
• In tema di accertamento del nesso di causalità è legittimo il ricorso, da parte del giudice, al modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, che consente il distacco da una spiegazione causale deduttiva, quando non sia possibile conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, nè si possa pervenire ad una ricostruzione fondata su una serie continua di eventi. Deve tuttavia sempre essere affermata la probabilità che la condotta contestata costituisca una causa necessaria dell’evento, ossia che l’antecedente rientri tra quelli che, sulla base di una legge dotata di validità scientifica, portano a determinati eventi. Il nesso di causalità tra la condotta e l’evento verificatosi è quindi escluso qualora non esistano leggi scientifiche e universali che consentano di addivenire a questo giudizio. Il ricorso alla legge generale di copertura della condotta o dell’evento consente infatti al giudice di affermare il nesso di condizionamento tra azione ed evento sulla base di una serie di assunzioni logiche tacite solo quando non sia ragionevolmente da escludere l’intervento di un diverso nesso causale (nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità del medico chirurgo che aveva impiantato una protesi – valvola cardiaca – perché il decesso del paziente, intervenuto alcuni mesi dopo l’intervento, non era sicuramente ascrivibile alla rottura della protesi, in quanto intervenuta in un momento successivo alla morte). (Trib. Milano, 20 dicembre 1999, in Foro ambrosiano, 2000, 312).
• È configurabile il reato di omicidio colposo per omissione in capo al medico di guardia di un pronto soccorso che ha visitato e dimesso un paziente, deceduto nelle ore immediatamente successive, anche quando non vi è una certezza che il comportamento attivo richiesto avrebbe impedito l’evento concretamente verificatosi, essendo sufficiente una previsione probabilistica che tale evento avrebbe potuto essere evitato. Difatti, sussiste un rapporto di causalità tra condotta omissiva e accadimento anche quando sussistono solo alcune concrete possibilità che il comportamento positivo richiesto al sanitario avrebbe impedito l’evento. In tema di responsabilità per colpa professionale il rapporto di causalità fra la condotta omissiva colposa del sanitario e l’evento mortale che ad essa ha fatto seguito, è ravvisabile se il comportamento non tenuto ma ipotizzabile, conforme a prudenza, diligenza e perizia, ha serie ed apprezzabili possibilità di successo, fermo che, laddove è in gioco la vita umana, anche solo poche possibilità di esito favorevole sono sufficienti per far ritenere la sussistenza del rapporto predetto. Tale criterio è accettabile e non contrasta con il principio di legalità in quanto si rientra nella previsione normativa di cui all’art. 40 c.p. secondo la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”, ipotizzando questa statuizione una serie causale preesistente ed autonoma che di per sè è causa di un evento e contemporaneamente prevedendo il comportamento di un soggetto che per legge è obbligato ad impedire che quell’evento si verifichi: l’omissione del comportamento di chi sia tenuto ad impedire l’evento ed abbia possibilità concrete di impedirlo determina con certezza l’evento perché si inserisce, come causa concorrente, in un processo causale già diretto alla produzione dell’evento rendendo certo l’evento che certo non era. (C. App. Milano, 19 novembre 1999, in Foro ambrosiano, 2000, 149).
• Deve ritenersi che non sussista nesso di causalità fra la mancata diagnosi della polmonite e il decesso in relazione al quale, anche ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditivi dell’evento hic et nunc questo, purtroppo, si sarebbe comunque verificato, precisandosi che la condotta omissiva del medico è condizione necessaria dell’evento lesivo solo ove sussista un alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica chiaramente escluse dalle motivate (e non contrastate) conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. (Trib. Mantova, 9 gennaio 2004)
• Nella colpa medica, al fine di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e la condotta omissiva del professionista, è necessario accertare che l’adozione della cosiddetta condotta di garanzia, che si assume essere stata colposamente omessa, avrebbe consentito di evitare l’evento con elevato grado di probabilità, pressoché pari alla certezza. (Trib. Rovereto, 4 aprile 2002 in Giur. Merito, 2003, 111)
• In tema di responsabilità medica di equipe , l’aiuto risponde, ex art. 2055 c.c., del danno causato dal primario in tutti i casi in cui abbia la possibilità di controllare l’operato di quest’ultimo o di esprimere il proprio dissenso, sicché se non interviene per controllare o impedire una scelta terapeutica oggettivamente sbagliata, è ravvisabile in capo a lui una colpa omissiva. (Trib. Roma, 2 giugno 2005)
• L’affermazione della colpa del medico che abbia sottoposto un paziente affetto da ipertensione arteriosa ad un intervento di coronarografia e la conseguente responsabilità dell’ ente ospedaliero nel quale opera, presuppone anzitutto stabilire il rapporto di causalità diretta ed esclusiva con l’evento dannoso subito dal paziente o se con il fatto del sanitario abbiano concorso cause indipendenti preesistenti o sopravvenute che siano state di per sè sole sufficienti a produrre l’evento; inoltre occorre accertare se causa dell’evento sia stata la mancanza di diligenza del medico o la sua imprudenza nell’effettuazione dell’operazione. Quando la lesione encefalica sia in rapporto meramente cronologico con la coronarografia non è possibile stabilire il nesso di causalità, in presenza di condizioni patologiche tali da giustificare un autonomo insorgere dell’evento indipendentemente dalla coronarografia. (App. Milano, 10 novembre 2004)
• La natura della responsabilità dell’ente è di tipo contrattuale e diretto, poiché, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, l’operato dei suoi dipendenti è direttamente riferibile all’azienda sanitaria. Tuttavia, il contratto che si instaura fra paziente ed ente che lo accoglie presenta degli aspetti del tutto peculiari; infatti, in capo all’ospedale sorgono tutta una serie di obblighi (inerenti, ad esempio, alla sicurezza e idoneità delle attrezzature, alla vigilanza e custodia degli assistiti) che valgono a qualificare come rapporto contrattuale atipico quello fra assistito e azienda ospitante. (Trib. Pescara, 2 maggio 1996, n. 621)
• Il raggiungimento della prova in ordine alla colpa dei sanitari determina la responsabilità di natura contrattuale dell’ente ospedaliero che ricomprende sia il danno patrimoniale che quello biologico e morale. (Trib. Milano, 11 giugno 2003, in Giustizia a Milano, 2003, 52).
• Il professionista che si appresti ad eseguire un intervento di chirurgia estetica è tenuto ad informare il paziente in ordine non solo ai possibili rischi dell’intervento, ma anche alla conseguibilità di un miglioramento effettivo dell’aspetto fisico. (Trib. Roma, 14 dicembre 1994, in Gius., 1995, 357).
• Il medico chirurgo è responsabile del risultato peggiorativo di un intervento di chirurgia estetica qualora violi il dovere d’informazione collegato ad una attività preliminare di diagnosi e diretto ad ottenere un consapevole consenso del paziente. (Trib. Roma, 14 febbraio 1995, in Gius., 1995, 643)
• La trasfusione di sangue può provocare epatite da virus come conseguenza non imprevedibile nè impensabile per cui essa va eseguita con prudenza e solo quando le condizioni del malato si avvicinano alla soglia dell’emergenza sulla base del bilancio rischio-beneficio. Pertanto l’emotrasfusione va eseguita quando è “se non indispensabile, almeno necessaria”. Costituisce colpa professionale medica una condotta diversa. (App. Milano, 15 ottobre 1996, in Riv. it. medicina legale, 1998, 1119)
• La trasfusione di sangue può provocare epatite da virus come conseguenza non imprevedibile per cui essa va eseguita con prudenza e solo quando le condizioni del malato si avvicinano alla soglia dell’emergenza sulla base del bilancio rischio-beneficio. Pertanto l’emotrasfusione va eseguita quando è, se non indispensabile, almeno necessaria, costituendo colpa professionale medica una condotta diversa. (Trib. Napoli, 9 marzo 2000, in Giur. napoletana, 2000, 345).
• Il Ministero della salute è responsabile del danno alla salute conseguente ad ipotesi di emotrasfusione di sangue infetto (per omessa rilevazione sierologica della presenza del virus), in quanto si tratta di danno derivante da comportamento non provvedimentale della p.a. per violazione di regole di comune prudenza ovvero di leggi o regolamenti a cui l’amministrazione è vincolata. (Trib. Roma, 10 giugno 2002).
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