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Sentenze di Merito

SENTENZE DI MERITO

• La mancata richiesta del consenso informato deve valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione. Il danno conseguente alla mera lesione del diritto alla autodeterminazione, allorché la terapia praticata abbia comunque ottenuto il risultato dalla guarigione del paziente ed al medico non possa attribuirsi alcuna condotta colpevole nella esecuzione dell’intervento, si estrinseca in un pregiudizio ontologicamente trascurabile e comunque di entità economica non apprezzabile. (Trib. Milano, 29 marzo 2005, in Resp. civ. e prev., 2005, 751)

• Il consenso deve essere il frutto di una relazione interpersonale tra i sanitari ed il paziente sviluppata sulla base di un’informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed al livello di conoscenze di quest’ultimo. In altri termini, la conformità della condotta dei sanitari rispetto all’obbligo di fornire un adeguato bagaglio di informazioni deve essere valutata non tanto sul piano tecnico-operatorio, quanto sulla natura dell’intervento, sull’esistenza di alternatitive praticabili, anche di tipo non cruento, sui rischi correlati e sulle possibili complicazioni delle diverse tipologie di cura tali da compromettere il quadro complessivo del paziente, segnando il passaggio, come icasticamente osservato da una prestigiosa dottrina, dalla fase dell’assenso a quella del consenso, ossia del convergere delle volontà verso un comune piano di intenti. Provato l’inadempimento rispetto all’obbligazione informativa, come tale incidente in via diretta sul diritto del paziente all’autodeterminazione in ordine alle scelte involgenti la propria salute, poco rileva sapere come il paziente si sarebbe comportato qualora avesse avuto piena contezza in ordine ai rischi di complicazioni: quello che rileva è che egli non è stato in condizioni di esprimere un consenso realmente informato, non senza osservare che l’eventuale prova diretta a dimostrare che, quand’anche informato, il paziente avrebbe optato per l’intervento a fronte dell’elevato rischio connesso alla sua condizione, incombe sul sanitario.(Trib. Venezia, 4 ottobre 2004)

• La prova che il medico abbia fornito un valido consenso informato al paziente può essere desunta anche per “facta concludentia”, ed è implicita nella circostanza che il paziente, entrato cosciente in sala operatoria, nulla abbia obiettato una volta apprese le concrete modalità dell’intervento (nella specie, il ha ritenuto decisiva la circostanza che il paziente, appreso in sala operatoria che l’intervento si sarebbe svolto in anestesia generale, nulla aveva obiettato). (Trib. Roma, 20 ottobre 2003, in Giur. Romana, 2004, 460)

• L’atto di consenso informato, sottoscritto dal paziente e non disconosciuto tempestivamente, costituisce una scrittura privata riconosciuta, il cui contenuto è rimuovibile solo attraverso la rituale proposizione della querela di falso; tale obbligo, tuttavia, non sussiste nel caso in cui il paziente non contesti la veridicità del contenuto dell’atto di consenso informati, ma alleghi semplicemente che esso sia stato sottoscritto senza avere previamente ricevuto una adeguata informazione. (Trib. Roma, 20 ottobre 2003, in Giur. Romana, 2004, 460)

• In tema di arte medica odontotecnica quando risulti una non corretta applicazione della protesi mobile superiore con conseguenti problemi parodontali alle corone dei canini inferiori con retrazione gengivale e disturbi neuromuscolari, va riconosciuto, quanto alla qualificazione del dovere di diligenza del medico, che egli non ha operato con perizia e con prudenza, da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie della professione. Un ulteriore profilo di professionale è ravvisabile nell’assenza di consenso informato, relativamente alla circostanza che l’odontoiatra ha sottoposto la paziente all’inserzione di una protesi parziale superiore con una tecnica particolare una volta constatata l’impossibilità di eseguire il trattamento inizialmente previsto, decisione assolutamente non concordata con la paziente né tanto meno questa venne informata del mutamento della tecnica d’intervento. Pertanto il consenso – nel caso di specie condizione imprescindibile di legittimità dell’atto medico in quanto l’intervento non rappresentava un evento ineluttabile per la preservazione della salute o della vita della paziente – è totalmente mancato ed esso non può certamente ritenersi esistente e validamente rilasciato per il solo fatto che la paziente abbia sottoscritto il preventivo (sottoscrizione che non può essere in alcun modo intesa come volta ad attestare la corretta informazione sulle modalità del trattamento da eseguire) né tanto meno per il solo fatto che alla paziente venne consegnato un prestampato non firmato ne controfirmato assolutamente generico non contenente né il nominativo della paziente né il tipo di cure cui la stessa avrebbe dovuto sottoporsi. In ogni caso, la firma di un eventuale modulo prestampato non può mai ridursi ad atto formale, teso in via prioritaria a precostituire una dichiarazione di esonero di responsabilità; la sottoscrizione di quei moduli dovrebbe invece costituire il momento finale, di revisione e ripensamento del dettagliato informativo che il professionista avrebbe dovuto svolgere per rendere edotta e consapevole la paziente della decisione che si sarebbe assunta autorizzando le cure. (Trib. Milano, 18 giugno 2003, in Giustizia a Milano, 2003, 51).

• Il diritto del paziente di formulare un consenso informato all’intervento, con piena consapevolezza in ordine all’incidenza percentuale di complicanze ed esiti positivi connessi a detta tipologia di intervento, si evince dagli artt. 13 e 32, comma 2, Cost. (Trib. Milano, 23 maggio 2003, in Giur. milanese, 2003, 429).

• L’onere della prova del mancato assolvimento del dovere di informazione da parte del medico (consenso informato) incombe sul paziente, che agisca in giudizio per ottenere l’affermazione di responsabilità del chirurgo. (Trib. Napoli, 12 ottobre 2001, in Giur. napoletana, 2002, 36).

• In condizioni non necessitate dall’urgenza ciascuno ha il diritto ad autodeterminarsi accedendo alle scelte che ritiene più confacenti ai suoi bisogni, potendo giungere, persino, alla scelta di non sottoporsi a cure, ed in questo caso il sanitario non può agire senza ottenere preventivamente un valido consenso informato e deve rispondere di un delitto doloso quando intervenga arbitrariamente. Di conseguenza, risponde – quantomeno – del reato di violenza privata il sanitario che operi senza che il paziente abbia rilasciato un consenso informato, salva l’ulteriore responsabilità anche a norma dell’art. 586 c.p., ove l’intervento abbia esito infausto o comunque dannoso per il paziente. (Trib. Palermo, 25 luglio 2001, in Giur. merito, 2002, 506).

• Deve riconoscersi, dunque, che la relazione che si instaura tra la struttura sanitaria ed il paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale, quand’anche fondato sul solo contatto sociale, sicché, in base alla regola prevista dall’articolo 1218 c.c., il paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento e non, invece, la colpa — né tantomeno la sua gravità — da parte della struttura sanitaria, mentre spetta alla controparte la dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento (App. Perugia, 28 ottobre 2004)

• L’onere della prova del mancato assolvimento del dovere di informazione da parte del medico (consenso informato) incombe sul paziente che agisca in giudizio per ottenere l’affermazione di responsabilità del chirurgo. (Trib. Napoli, 12 ottobre 2001, in Giur. napoletana, 2002, 36).

• Solo in presenza di conseguenze del tutto anomale ed imprevedibili rispetto all’intervento eseguito avrebbe potuto parlarsi di irrilevanza della prestazione o meno del consenso; in tutti gli altri casi grava sul debitore (ossia dell’azienda ospedaliera) l’onere di fornire la prova dell’adempimento dell’obbligo di informazione del medico. (Trib. Terni, 26 giugno 2002, in Rass. giur. umbra, 2002, 536).

• L’affermazione della ricorrenza di una sorta di presunzione di colpevolezza del medico, con conseguente onere del professionista di dimostrare che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l’esito peggiorativo non sia allo stesso imputabile, è valida con esclusivo riferimento alla colpa contrattuale ex art. 2230, 2236 c.c. ed alle ipotesi di eventi lesivi dipendenti dall’esecuzione di o dalla pratica di una terapia medica e non è estensibile alle diverse ipotesi in cui l’evento pregiudizievole sia, invece, ricondotto dal paziente ad una omissione del medico inerente alla mancata attivazione di indagini ed esami di medicina preventiva, gravando in tal caso sul danneggiato, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, più radicalmente l’onere di fornire la prova che nell’oggetto della prestazione dovuta fosse ricompresa la misura preventiva nella specie non attivata, così da configurare l’inadempimento contrattuale. (Trib. Padova, 10 febbraio 2004)

• L’affermazione della ricorrenza di una sorta di presunzione di colpevolezza del medico, con conseguente onere del professionista di dimostrare che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l’esito peggiorativo non sia allo stesso imputabile, è valida con esclusivo riferimento alla colpa contrattuale ex art. 2230, 2236 c.c. ed alle ipotesi di eventi lesivi dipendenti dall’esecuzione di intervento chirurgico o dalla pratica di una terapia medica e non è estensibile alle diverse ipotesi in cui l’evento pregiudizievole sia, invece, ricondotto dal paziente ad una omissione del medico inerente alla mancata attivazione di indagini ed esami di medicina preventiva, gravando in tal caso sul danneggiato, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, più radicalmente l’onere di fornire la prova che nell’oggetto della prestazione dovuta fosse ricompresa la misura preventiva nella specie non attivata, così da configurare l’inadempimento contrattuale. (Trib. Padova, 10 febbraio 2004)

• L’art. 1 L. 210/92, nel prevedere il diritto a un indennizzo da parte dello Stato ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di e suoi derivati, non richiede in alcun modo che il contagio debba avvenire all’interno di strutture sanitarie italiane, pubbliche o private. Pertanto spetta l’indennizzo “ex lege” 210/92 al paziente che abbia contratto un’epatite HIV presso un francese. (Trib. Genova, 12 luglio 2002 in Riv. Giur. Lav. 2002, II, 635)

• La liquidazione dei danni risarcibili a una vittima di epatite post trasfusionale, che lamentando la negligente gestione delle politiche di emovigilanza, abbia promosso nei confronti del Ministero della Sanità un’azione risarcitoria volta a ottenere l’integrale del danno conseguente al contagio, deve tener conto di quanto l’attore abbia visto riconoscersi a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/92, posto che questa attribuzione indennitaria, pur avendo nominalmente un titolo giuridico diverso rispetto al del danno, trova causa diretta nell’interesse dello Stato a venire incontro alle esigenze economiche di quanti abbiano riportato danni irreversibili da epatiti postrasfusionali, con l’effetto di rendere operante la “compensatio lucri cum damno”. (Trib. Roma, 8 gennaio 2003, in Foro It. 2003, I, p. 622)

• Il dovere di vigilanza e coordinamento del primario non si estende alle operazioni routinarie affidate agli altri medici. Infatti, anche in campo medico, a causa della divisione dei compiti e della specializzazione delle attività, vige la regola dei c.d. “doveri divisi”, per cui ciascun operatore è tenuto a rispettare i doveri di diligenza e di perizia che gli sono specificamente demandati e deve poter fare affidamento sulla responsabilità degli altri e sull’altrui attenzione, secondo le rispettive competenze, anche al fine di potersi convenientemente concentrare sulle proprie funzioni e specializzazioni, con la conseguenza che il singolo operatore non può essere chiamato a rispondere degli errori altrui, salvo che non abbia concorso a causarli, ovvero sia mancato un doveroso compito di garanzia e di intervento per prevenirli (fattispecie in cui l’evento lesivo era stato causato da uno scorretto esame anamnestico raccolto da medici diversi dal primario). (Trib. Palermo, 16 luglio 2002, in Giur. merito, 2003, 327).

• In tema di responsabilità medica, nell’ipotesi in cui la difficoltà diagnostica non implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, che trascendano la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, non può trovare applicazione la norma di cui i all’art. 2236 c.c. che limita la responsabilità al o alla colpa grave, bensì la norma generale di cui all’art 1176 2 comma c.c. in base alla quale il medico, nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza specifica del debitore qualificato che comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica e ricomprende anche la perizia. Quanto all’onere probatorio, al paziente spetta provare il nesso di causalità ed al medico, o al gestore, spetta di provare che l’insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza. (Trib. Milano, 11 giugno 2003)

• In tema di accertamento del nesso di causalità è legittimo il ricorso, da parte del giudice, al modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, che consente il distacco da una spiegazione causale deduttiva, quando non sia possibile conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, nè si possa pervenire ad una ricostruzione fondata su una serie continua di eventi. Deve tuttavia sempre essere affermata la probabilità che la condotta contestata costituisca una causa necessaria dell’evento, ossia che l’antecedente rientri tra quelli che, sulla base di una legge dotata di validità scientifica, portano a determinati eventi. Il nesso di causalità tra la condotta e l’evento verificatosi è quindi escluso qualora non esistano leggi scientifiche e universali che consentano di addivenire a questo giudizio. Il ricorso alla legge generale di copertura della condotta o dell’evento consente infatti al giudice di affermare il nesso di condizionamento tra azione ed evento sulla base di una serie di assunzioni logiche tacite solo quando non sia ragionevolmente da escludere l’intervento di un diverso nesso causale (nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità del medico chirurgo che aveva impiantato una protesi – valvola cardiaca – perché il del paziente, intervenuto alcuni mesi dopo l’intervento, non era sicuramente ascrivibile alla rottura della protesi, in quanto intervenuta in un momento successivo alla morte). (Trib. Milano, 20 dicembre 1999, in Foro ambrosiano, 2000, 312).

• È configurabile il reato di omicidio colposo per omissione in capo al medico di guardia di un che ha visitato e dimesso un paziente, deceduto nelle ore immediatamente successive, anche quando non vi è una certezza che il comportamento attivo richiesto avrebbe impedito l’evento concretamente verificatosi, essendo sufficiente una previsione probabilistica che tale evento avrebbe potuto essere evitato. Difatti, sussiste un rapporto di causalità tra condotta omissiva e accadimento anche quando sussistono solo alcune concrete possibilità che il comportamento positivo richiesto al sanitario avrebbe impedito l’evento. In tema di responsabilità per colpa professionale il rapporto di causalità fra la condotta omissiva colposa del sanitario e l’evento mortale che ad essa ha fatto seguito, è ravvisabile se il comportamento non tenuto ma ipotizzabile, conforme a prudenza, diligenza e perizia, ha serie ed apprezzabili possibilità di successo, fermo che, laddove è in gioco la vita umana, anche solo poche possibilità di esito favorevole sono sufficienti per far ritenere la sussistenza del rapporto predetto. Tale criterio è accettabile e non contrasta con il principio di legalità in quanto si rientra nella previsione normativa di cui all’art. 40 c.p. secondo la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”, ipotizzando questa statuizione una serie causale preesistente ed autonoma che di per sè è causa di un evento e contemporaneamente prevedendo il comportamento di un soggetto che per legge è obbligato ad impedire che quell’evento si verifichi: l’omissione del comportamento di chi sia tenuto ad impedire l’evento ed abbia possibilità concrete di impedirlo determina con certezza l’evento perché si inserisce, come causa concorrente, in un processo causale già diretto alla produzione dell’evento rendendo certo l’evento che certo non era. (C. App. Milano, 19 novembre 1999, in Foro ambrosiano, 2000, 149).

• Deve ritenersi che non sussista nesso di causalità fra la mancata diagnosi della polmonite e il decesso in relazione al quale, anche ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditivi dell’evento hic et nunc questo, purtroppo, si sarebbe comunque verificato, precisandosi che la condotta omissiva del medico è condizione necessaria dell’evento lesivo solo ove sussista un alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica chiaramente escluse dalle motivate (e non contrastate) conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. (Trib. Mantova, 9 gennaio 2004)

• Nella colpa medica, al fine di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e la condotta omissiva del professionista, è necessario accertare che l’adozione della cosiddetta condotta di garanzia, che si assume essere stata colposamente omessa, avrebbe consentito di evitare l’evento con elevato grado di probabilità, pressoché pari alla certezza. (Trib. Rovereto, 4 aprile 2002 in Giur. Merito, 2003, 111)

• In tema di responsabilità medica di equipe , l’aiuto risponde, ex art. 2055 c.c., del danno causato dal primario in tutti i casi in cui abbia la possibilità di controllare l’operato di quest’ultimo o di esprimere il proprio dissenso, sicché se non interviene per controllare o impedire una scelta terapeutica oggettivamente sbagliata, è ravvisabile in capo a lui una colpa omissiva. (Trib. Roma, 2 giugno 2005)

• L’affermazione della che abbia sottoposto un paziente affetto da ipertensione arteriosa ad un intervento di coronarografia e la conseguente responsabilità dell’ ente ospedaliero nel quale opera, presuppone anzitutto stabilire il rapporto di causalità diretta ed esclusiva con l’evento dannoso subito dal paziente o se con il fatto del sanitario abbiano concorso cause indipendenti preesistenti o sopravvenute che siano state di per sè sole sufficienti a produrre l’evento; inoltre occorre accertare se causa dell’evento sia stata la mancanza di diligenza del medico o la sua imprudenza nell’effettuazione dell’operazione. Quando la lesione encefalica sia in rapporto meramente cronologico con la coronarografia non è possibile stabilire il nesso di causalità, in presenza di condizioni patologiche tali da giustificare un autonomo insorgere dell’evento indipendentemente dalla coronarografia. (App. Milano, 10 novembre 2004)

• La natura della responsabilità dell’ente è di tipo contrattuale e diretto, poiché, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, l’operato dei suoi dipendenti è direttamente riferibile all’azienda sanitaria. Tuttavia, il contratto che si instaura fra paziente ed ente che lo accoglie presenta degli aspetti del tutto peculiari; infatti, in capo all’ospedale sorgono tutta una serie di obblighi (inerenti, ad esempio, alla sicurezza e idoneità delle attrezzature, alla vigilanza e custodia degli assistiti) che valgono a qualificare come rapporto contrattuale atipico quello fra assistito e azienda ospitante. (Trib. Pescara, 2 maggio 1996, n. 621)

• Il raggiungimento della prova in ordine alla colpa dei sanitari determina la responsabilità di natura contrattuale dell’ente ospedaliero che ricomprende sia il danno patrimoniale che quello biologico e morale. (Trib. Milano, 11 giugno 2003, in Giustizia a Milano, 2003, 52).

• Il professionista che si appresti ad eseguire un intervento di chirurgia estetica è tenuto ad informare il paziente in ordine non solo ai possibili rischi dell’intervento, ma anche alla conseguibilità di un miglioramento effettivo dell’aspetto fisico. (Trib. Roma, 14 dicembre 1994, in Gius., 1995, 357).

• Il medico chirurgo è responsabile del risultato peggiorativo di un intervento di chirurgia estetica qualora violi il dovere d’informazione collegato ad una attività preliminare di diagnosi e diretto ad ottenere un consapevole consenso del paziente. (Trib. Roma, 14 febbraio 1995, in Gius., 1995, 643)

• La trasfusione di sangue può provocare epatite da virus come conseguenza non imprevedibile nè impensabile per cui essa va eseguita con prudenza e solo quando le condizioni del malato si avvicinano alla soglia dell’emergenza sulla base del bilancio rischio-beneficio. Pertanto l’emotrasfusione va eseguita quando è “se non indispensabile, almeno necessaria”. Costituisce colpa professionale medica una condotta diversa. (App. Milano, 15 ottobre 1996, in Riv. it. medicina legale, 1998, 1119)

• La trasfusione di sangue può provocare epatite da virus come conseguenza non imprevedibile per cui essa va eseguita con prudenza e solo quando le condizioni del malato si avvicinano alla soglia dell’emergenza sulla base del bilancio rischio-beneficio. Pertanto l’emotrasfusione va eseguita quando è, se non indispensabile, almeno necessaria, costituendo colpa professionale medica una condotta diversa. (Trib. Napoli, 9 marzo 2000, in Giur. napoletana, 2000, 345).

• Il Ministero della salute è responsabile del danno alla salute conseguente ad ipotesi di emotrasfusione di sangue infetto (per omessa rilevazione sierologica della presenza del virus), in quanto si tratta di danno derivante da comportamento non provvedimentale della p.a. per violazione di regole di comune prudenza ovvero di leggi o regolamenti a cui l’amministrazione è vincolata. (Trib. Roma, 10 giugno 2002).

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Cassazione

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

• In tema di terapia chirurgica, il dovere di informazione che grava sul sanitario è funzionale al consapevole esercizio, da parte del paziente, del diritto, che la stessa Carta costituzionale, agli art. 13 e 32, comma 2, a lui solo attribuisce (salvi i casi di trattamenti sanitari obbligatori per legge o di stato di necessità), alla scelta di sottoporsi o meno all’intervento terapeutico. In particolare, dalla peculiare natura del trattamento sanitario volontario scaturisce, al fine di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, la necessità che il professionista lo informi dei benefici, delle modalità di intervento, dell’eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede post-operatoria, necessità, quest’ultima, da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell’evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana. Anche gli stessi e gravi esiti cicatriziali residuati ad un intervento di chirurgia estetica eseguito in violazione del dovere di informazione da parte del sanitario possono integrare gli estremi della “alterazione anatomo-patologica dell’organismo” e, conseguentemente, l’elemento oggettivo del reato di colpose (al cui accertamento il giudice civile sia chiamato incidenter tantum, onde statuire sulla risarcibilità del danno morale), allorquando tali esiti non siano riferibili ad interventi in cui le possibilità di simili conseguenze dannose erano già state preventivamente ed esaurientemente rappresentate al paziente dall’operatore. (Cass. civ, sez. III, 6 ottobre 1997, n. 9705).

• Nel rapporto tra paziente e chirurgo estetico il dovere di informazione, oltre alla prospettazione dei possibili rischi del trattamento proposto, concerne anche la conseguibilità o meno del miglioramento estetico perseguito dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita professionale e di relazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il dovere di informazione del medico nei confronti di una cliente danzatrice professionale spogliarellista, sottopostasi ad un intervento di chirurgia plastica del , non fosse stato assolto, quanto al residuato di cicatrici, mediante l’esibizione di alcune fotografie relative ad interventi di analoga natura. (Cass. civ., sez. II, 8 agosto 1985, n. 4394).

• La mancanza del consenso (opportunamente “informato”) del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l’arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo. Le ipotesi delittuose configurabili possono essere di carattere doloso: art. 610 – 613 – 605 c.p. nell’evenienza del trattamento terapeutico non chirurgico; ovvero, art. 582 c.p. nell’evenienza di trattamento chirurgico: di fatto, il delitto di lesioni personali ricorre nel suo profilo oggettivo, poiché qualsiasi , anche se eseguito a scopo di cura e con esito “fausto”, implica necessariamente il compimento di atti che nella loro materialità estrinsecano l’elemento oggettivo di detto reato, ledendo l’integrità corporea del soggetto. (Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572)

• Nel caso che sia lo stesso paziente a richiedere un intervento chirurgico, per sua natura complesso e svolto in équipe, la presunzione di un implicito consenso a tutte le operazioni preparatorie e successive connesse all’intervento vero e proprio, non esime il personale medico responsabile dal dovere di informarlo anche su queste fasi operative (nel caso di specie in relazione ai diversi metodi anestesiologici utilizzabili, alle loro modalità di esecuzione e al loro grado di rischio), in modo che la scelta tecnica dell’operatore avvenga dopo un’adeguata informazione e con il consenso specifico dell’interessato. (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1997, n. 364)

• Il cliente che, avendo subito un intervento di chirurgia riabilitativa, o anche di chirurgia estetica, senza conseguire i risultati sperati, intenda chiedere al professionista il risarcimento dei danni sostenendo che l’obbligazione da questo contrattata era, nel caso specifico, di risultato o addebitando al professionista la violazione del dovere di informazione sulla natura dell’intervento, sulla portata ed estensione dei risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, ha l’onere di provare l’inadempimento, che è fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento del danno, e, perciò, che la prestazione dovuta dal professionista era di risultato, e non solo di mezzi, o che il professionista non ha adempiuto puntualmente all’obbligo di informazione. (Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014).

• In tema di responsabilità del medico chirurgo, nel caso di prestazione “routinaria”, incombe sul paziente l’onere di provare che l’intervento era di facile o “routinaria” esecuzione mentre al professionista spetta provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria. (Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335).

• Il di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura. L’adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con , alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c. Il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l’effetto, sull’istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la del medico esecutore dell’attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale (fatta salva l’operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l’art. 1228 che il successivo art. 2049 c.c. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno, di talché, in assenza di tale , non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti. (Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386).

• In tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la “vicinanza alla prova”, e cioè la effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla. (Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11316).

• In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico che si sia reso responsabile di una diagnosi errata, integrante di per sè l’inadempimento, in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell’eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell’ onere probatorio in quanto, in una situazione in cui al paziente, presentatosi presso un , non era stato diagnosticato sulla base del solo esame clinico l’ addominale in atto, si era ritenuto che il medico di turno fosse esente da colpa, nell’incertezza circa la presenza di acuti dolori addominali che avrebbero consentito la diagnosi immediata). (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).

• Al fine di stabilire a chi compete l’onere della prova in tema di responsabilità per danni da intervento chirurgico occorre distinguere l’ipotesi in cui l’intervento operatorio sia di difficile esecuzione, da quello in cui l’intervento sia di facile o routinaria esecuzione. Nel primo caso, una volta provato dal professionista che la prestazione implica problemi tecnici di particolare difficoltà, e’ il paziente che deve dimostrare, ai fini dell’accertamento della responsabilità del predetto, in modo preciso e specifico, le modalità – ritenute non idonee – di esecuzione dell’atto e delle prestazioni postoperatorie; nel secondo caso, provata dal paziente la non difficile esecuzione dell’intervento richiesto, incombe al professionista l’onere di dimostrare – al fine di andare esente da responsabilità – che l’insuccesso dell’operazione non e’ dipeso dal difetto di propria diligenza o perizia. (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 1998, n. 1127)

• La prova concernente l’esecuzione della prestazione medico – chirurgica è da considerare relativa nel senso che l’oggetto della prova può e deve essere più o meno ampio a seconda della natura dell’intervento. (Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141)

• Nel caso in cui l’intervento operatorio sia di facile o routinaria esecuzione, non richieda, cioè, una particolare abilità essendo sufficiente una preparazione professionale ordinaria, abbia un rischio minimo di esito negativo e il risultato sia, ciononostante, peggiorativo delle condizioni iniziali del paziente, quest’ultimo adempie l’onere a suo carico provando solo “che l’operazione (e se del caso la terapia post-operatoria) erano di facile esecuzione e che, per effetto dell’intervento del professionista, ha subito un peggioramento delle condizioni anteriori” dovendosi presumere l’inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del chirurgo, presunzione, questa, basata appunto sulla regola di comune esperienza nel settore chirurgico e sull’aberrante risultato conseguito. (Cass. Civ., sez. III, 16 novembre 1993, n. 11287)

• La prova concernente l’esecuzione della prestazione medico – chirurgica è da considerare relativa nel senso che l’oggetto della prova può e deve essere più o meno ampio a seconda della natura dell’intervento. (Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141)

• L’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (Cass. civ., 6 maggio 1971, n. 1282)

• Perché possa ritenersi sussistente un valido nesso causale tra una condotta illecita omissiva e l’evento di danno non è necessaria la dimostrazione che la condotta alternativa corretta avrebbe con certezza evitato l’evento di danno, ma è sufficiente dimostrare che quella condotta, se tenuta, avrebbe evitato il danno con ragionevole probabilità, e cioè secondo l’”id quod plerumque accidit”; il relativo giudizio può essere compiuto anche solo sulla base di leggi statistiche, se esaustive. (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997)

• In tema di responsabilità medica il principio dell’affidamento, e cioè il principio secondo il quale ciascuno può contare sull’adempimento, da parte degli altri, dei doveri su essi incombenti, non può essere invocato da chi per primo abbia violato una norma di condotta; ne consegue che il medico il quale abbia affidato ad un inesperto assistente sociale un malato grave di mente, nel caso di suicidio del malato non può invocare quale causa eccezionale, idonea ad escludere del nesso causale, il deficit di sorveglianza del malato da parte dell’assistente sociale. (Cass. pen., sez. IV, 4 marzo 2004, n. 10435)

• L’inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, “ipso facto”, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c. parametro da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata. Pertanto non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400)

• In tema di responsabilità per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; probabilità che deve essere seria ed apprezzabile ed avere alto grado di possibilità di successo. (Fattispecie in cui i giudici di merito avevano apprezzato una probabilità di sopravvivenza del 75% ove fossero intervenute una diagnosi corretta e cure tempestive). (Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 1999).

• In tema di responsabilità per , quando questa sia costituita dalla mancata attuazione di interventi diagnostici o terapeutici e si verta, quindi, in ambito di causalità omissiva, la ritenuta sussistenza del nesso causale tra condotta colposa ed evento non può che fondarsi su di un criterio probabilistico, non essendo mai possibile, in questi casi, esprimere un giudizio di certezza sull’esito positivo che i suddetti interventi avrebbero potuto avere. Ciò significa che l’affermazione di responsabilità, per un verso, non può basarsi su un mero giudizio di possibilità; per altro verso può invece fondarsi sulla riconosciuta esistenza di quelle che, tradizionalmente, vengono definite come serie ed apprezzabili probabilità che la condotta omessa avrebbe evitato il prodursi dell’evento. (Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2000, n. 13212).

• In vista dell’accertamento di eventuali responsabilità risarcitorie dell’autore dell’intervento chirurgico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del nesso di causalità fra lesione personale ed intervento non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti. (Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 632).

• Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l’eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sè, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’autore dell’illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l’intervento. L’intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sé, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall’azione offensiva – rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione – poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell’evento dalla quale il legislatore fa dipendere l’esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all’evento. (Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2001, n. 7507).

• In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie il giudice di merito aveva graduato percentualmente la responsabilità del medico in un caso in cui alla produzione del danno – tetraparesi spastica in neonato – avevano concorso il colposo nella somministrazione di farmaci ossitociti e nell’esecuzione del parto cesareo con conseguente asfissia neonatale del feto e un episodio di apnea verificatosi al trentaquattresimo giorno di vita; la S.C., in applicazione dell’esposto principio, ha cassato con rinvio). (Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335).

• Il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l’evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili. L’accertamento del nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi. (Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16163, in “Giust. civ. Mass.”, 2001, 2200)

• In tema di colpa professionale medica configurata con riferimento a comportamenti di tipo omissivo, l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sotto il profilo del nesso di causalità, richiede la dimostrazione che la condotta omessa, ove attuata, sarebbe stata in grado di impedire l’evento con un grado di probabilità vicino alla certezza. (Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2001, n. 37629 in Riv. pen., 2002, 135)

• Per accertare se una condotta umana sia o meno causa, in senso giuridico, di un determinato evento, e’ necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità ex ante essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l’evento, sicché, per la riconducibilità dell’evento ad un determinato comportamento, non e’ sufficiente che tra l’antecedente ed il dato conseguenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza normale dell’antecedente. (Cass. civ., sez. lav., 20 dicembre 1986, n. 7801 in Giust. civ. Mass., 1986, fasc.)

• Nel caso che l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c. p., secondo cui, in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, a tutti deve riconoscersi un’efficacia causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l’evento, sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo, non si sarebbe verificato. (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1996, n. 268)

• In materia di responsabilità aquiliana, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 40 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e’ riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento solo nel principio della causalità efficiente, desumibile dal comma 2 dell’art. 41 dello stesso codice, in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa azione risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. (Cass. civ., sez. III, 27 maggio 1995, n. 5923)

• In tema di responsabilità per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’agente e l’evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta lesiva si può (e si deve, occorrendo) sostituire il criterio della probabilità, anche limitata, di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; ne consegue che il rapporto di causalità sussiste anche quando l’opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata, con una certa probabilità, salvata. (Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 1992 in Dir. Famiglia, 1992, 580 e nota in Nuova giur. civ. commen., 1992, I, 358)

• In tema di colpa professionale, sussiste responsabilità del medico che colposamente ometta un intervento chirurgico necessario, quando anche esso non sia tale da garantire in termini di certezza la sopravvivenza del paziente, se vi sia una limitata purché apprezzabile probabilità di successo, indipendentemente da una determinazione matematica percentuale di questa. (Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 1994 in Cass. pen., 1996, 1442)

• Ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica. (Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1993, n. 11287, in Giust. civ. Mass., 1993, fasc. 11)

• In tema di causalità omissiva, con particolare riguardo a quella ricollegabile alla colpa medica, la pur necessaria ricerca delle c.d. leggi di copertura, universali o statistiche, seguita dall’altrettanto necessaria verifica della loro adattabilità al caso concreto, (il che implica anche la ricerca di eventuali cause alternative o concause, le quali non abbiano un carattere meramente ipotetico), non può, tuttavia, condurre ad affermare la sussistenza del nesso di causalità sulla base di un giudizio di probabilità statistica, essendo invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica, inteso come quello che sia caratterizzato da elevata credibilità razionale, in linea con i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato e tale, quindi, da poter giustificare il convincimento che l’evento specifico (inteso anche come una significativa anticipazione di un suo comunque ineluttabile verificarsi), sia riconducibile alla condotta dell’agente, al di là di ogni ragionevole dubbio. (Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 22568 in Riv. pen. , 2002, 671 e in Foro it. 2002, II, 420)

• In tema di colpa medica , non possono ritenersi esenti da responsabilità i componenti di una ” equipe ” operatoria i quali, ad intervento chirurgico eseguito, aderendo ad una prassi che rimetteva esclusivamente al personale infermieristico l’incombenza di provvedere alla “conta dei ferri”, non si siano curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che uno di essi era rimasto nel corpo del paziente; fatto, questo, dal quale erano poi derivate complicanze che avevano accelerato la morte del medesimo paziente, già portatore di patologia ad esito presumibilmente infausto. (Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39062)

• In tema di responsabilità medica , con riferimento all’ipotesi di intervento effettuato da un’ equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione: ne consegue che l’eventuale evento dannoso, derivante anche dall’omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sè sufficiente a produrre l’evento. (Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568)

• Il primario di un reparto è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti, alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complicazione. (Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2000, n. 3468)

• Ulteriore compito che la legge assegna al medico appartenente alla posizione apicale è quello di controllare che il personale a lui subordinato operi in modo corretto e adottare le cautele che mirino a scongiurare danni a carico degli assistiti. Si viene, così, a profilare un altro tipo di addebito: la c.d. culpa in vigilando. (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2000, n. 6318).

• Qualora all’interno di un ospedale vengano eseguiti lavori sull’impianto di erogazione dei gas medicinali e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l’obbligo di verificare il corretto funzionamento del detto impianto, al fine di garantire la ripresa dell’attività chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul responsabile tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui soggetti ai quali è demandata la materiale esecuzione dei lavori detti, sul primario ospedaliero responsabile del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell’attività nella sala operatoria, accertare, direttamente o delegando un medico o un paramedico, che l’erogazione avvenga regolarmente. (Fattispecie relativa a di paziente, cui era stato somministrato nella fase di risveglio postoperativo protossido di azoto anziché ossigeno, causato dal fatto che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull’impianto di erogazione dei gas medicinali e di anestesia, erano stati invertiti i tubi di derivazione afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione dei gas erogati dalle bocchette). (Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 1995, n. 4385)

• Il rapporto di subordinazione tra due sanitari non potrebbe, infatti, in alcun caso considerarsi tanto assoluto e vincolante da far ritenere che il sottoposto, nell’uniformarsi a disposizioni del superiore che concretino condotta colposa, non vi cooperi volontariamente, e da esonerarlo conseguentemente da responsabilità per l’evento non voluto derivante dalla condotta medesima. (Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 1959)

• Nel caso in cui il dirigente sanitario predisponga, in via preventiva, dei protocolli, delle procedure o delle linee-guida, è dovere del medico segnalare al suo superiore l’inesattezza o inopportunità che egli abbia eventualmente riscontrato nella stesura o nelle modalità applicative di tali direttive. (Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 1999, n. 556)

• Qualora il primario non avochi a sé il caso e l’assistente non (ne) condivida le scelte (…) dovrà segnalare il proprio dissenso, giacché, diversamente, potrà essere ritenuto responsabile dell’esito negativo del trattamento terapeutico. (Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2001)

• È correttamente motivata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie la quale abbia ritenuto illecita la condotta del medico che, pur non ricoprendo una funzione apicale all’interno della struttura ospedaliera, abbia negligentemente trascurato di eseguire tempestivamente un intervento necessario, a nulla rilevando che il primario avesse assegnato a sè quel malato. (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4013).

• L’ ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un paziente ma causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico alle sue dipendenze. (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297)

• L’ ente ospedaliero , gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente; l’inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell’ ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale. Pertanto, è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. (Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133)

• Sussiste in capo all’ente ospitante un obbligo di custodire gli assistiti che, peraltro, diventa assai più stringente quando si tratti di persone dalla autotutela minorata o addirittura nulla: nel caso di specie, la responsabilità era dipesa dalle disfunzioni nell’espletamento della vigilanza sui neonati che hanno reso possibile il rapimento di un bambino ad opera di ignoti. (Cass. civ., sez. III, 4 agosto 1987, n. 6707)

• In ipotesi di non corretta esecuzione della prestazione professionale medica, eseguita in struttura sanitaria pubblica, ne rispondono a titolo di responsabilità contrattuale sia l’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, sia il medico dipendente ex art. 28 Cost. (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12233).

• Il medico di fiducia, benché non possano essergli imputate le carenze della struttura pubblica presso la quale egli svolge le funzioni di medico ospedaliero nè le condotte colpose di altri dipendenti dell’ente connotato da regole organizzative insensibili al rapporto privatistico tra medico e paziente, ha tuttavia l’obbligo di informare il paziente dell’eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura, nella quale è inserito e presso la quale il paziente stesso sia ricoverato, tanto più se la scelta sia effettuata in ragione proprio dell’inserimento del medico di fiducia in quella struttura pubblica, sia di prestare al paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2000, n. 6318)

• Il contratto di prestazione professionale avente ad oggetto la prestazione medica (nel caso di specie assistenza al parto) impone al sanitario dipendente della struttura ospedaliera gli obblighi di diagnosi, cura e assistenza e gli altri obblighi di protezione propri della prestazione medica e non anche – quantomeno nella sua configurazione tipica – l’obbligo ad una generica tutela della relazione tra la madre e la figlia (sulla base di questo principio la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come contrattuale la prospettata responsabilità dell’ente ospedaliero nei confronti di una bambina nata sana per le lesioni subite dalla madre in occasione del parto, che avrebbero determinato una lesione della tutela relazionale madre-figlia). (Cass. civ., sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12198).

• In tema di risarcimento del danno morale conseguente a lesioni personali connesse al parto verificatosi presso un ente ospedaliero – con il quale la gestante ha stipulato il contratto di ricovero, che è contratto con effetti protettivi a favore di terzo – ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente medesimo è irrilevante l’esatta individuazione del sanitario o dei sanitari cui sia imputabile la condotta lesiva nei confronti del nascituro in quanto, in base al principio di immedesimazione organica, è attribuibile direttamente all’ente l’attività del suo personale. Ne consegue che l’ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al nascituro ed il diverso apporto causale dei vari dipendenti attiene al rapporto interno tra questi ultimi e l’ente. (Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11001).

• L’ente ospedaliero , gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente; l’inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, che costituisce pur sempre obbligazione di mezzi e non di risultato – e la conseguente responsabilità dell’ ente ove questi presti la propria opera – deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale; ne consegue che è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).

• Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, il dovere di informazione gravante sul professionista – la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale e del conseguente obbligo di risarcimento del danno commisurato all’interesse cosiddetto positivo – investe non solo le potenziali cause d’invalidità o d’inefficacia della prestazione professionale ma anche le ragioni che questa rendono inutile, in rapporto al risultato (ancorché non espressamente dedotto in contratto) sperato dal cliente, o addirittura dannosa. In particolare nel rapporto tra paziente e chirurgo praticante la chirurgia estetica detto dovere non è limitato – come nel rapporto fra cliente e terapeuta in genere (chirurgo o medico che sia) – alla prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito (in quanto tale da porre in pericolo la vita o l’incolumità fisica del paziente), ma concerne anche la conseguibilità o meno, attraverso un determinato intervento, del miglioramento estetico perseguito dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita professionale e di relazione. (Cass. civ., sez. II, 8 agosto 1985, n. 4394)

• In tema di responsabilità professionale del medico il contenuto dell’obbligo di informazione gravante sul professionista chiamato ad un’operazione di chirurgia plastica, ha consistenza diversa a seconda che l’intervento miri al miglioramento estetico del paziente ovvero alla ricostituzione delle normali caratteristiche fisiche, negativamente alterate dallo stesso paziente mediante interventi consapevolmente praticati sulla propria persona, dei cui esiti egli intenda comunque liberarsi, ritenendoli non più accettabili. Infatti dal momento che mentre nel primo caso, a parte i possibili rischi del trattamento per la vita o l’incolumità personale, il professionista deve prospettare realisticamente le possibilità di ottenimento del risultato perseguito, nel secondo caso (in cui trattasi propriamente di chirurgia plastica cosiddetta ricostitutiva) ferma la necessaria informazione sui rischi anzidetti, egli assolve ai propri obblighi ove renda edotto il paziente di quegli eventuali esiti che potrebbero rendere vana l’operazione non comportando in sostanza un effettivo miglioramento rispetto alla situazione preesistente. (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1997, n. 3046)

• In tema di responsabilità del medico connessa all’esecuzione di un intervento chirurgico, l’accertamento del consenso del paziente, essenziale per la liceità dell’atto operatorio, postula la precisa distinzione tra intervento di chirurgia estetica ed intervento operatorio a fini funzionali, al fine di stabilire se l’operazione in concreto eseguita sia diretta all’uno o all’altro tipo di intervento, conformemente alla richiesta dell’interessato, e se, nell’uno e nell’altro caso, quest’ultimo vi abbia acconsentito, dopo essere stato opportunamente informato dal chirurgo dell’effettiva portata dell’intervento, in relazione alla sua gravità, agli effetti conseguibili, alle inevitabili difficoltà, alle eventuali complicazioni ed ai prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto, così da poter decidere tra l’opportunità di procedere all’intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi, esclusi in ogni caso dalla certezza di esiti infausti permanenti. (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1982, n. 3604)

• Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Nella fattispecie, in cui gli imputati, medici chirurghi, erano stati assolti dal delitto p. e p. dall’art. 590 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la persona offesa aveva subito un intervento chirurgico al seno da cui era derivata l’asimmetricità delle mammelle e dei capezzoli. Tali conseguenze, per i giudici dell’appello, costituivano una lesione, vale a dire un’alterazione peggiorativa della preesistente condizione anatomica in cui tali asimmetrie non erano presenti, ma non integravano l’evento malattia previsto dall’art. 590 c.p., potendo esclusivamente dare luogo a responsabilità con correlativo diritto al risarcimento del danno nella competente sede civile. La Corte di cassazione, nell’affermare il principio sopra menzionato, ha osservato che, se anche il danno lamentato consisteva nell’indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute, l’evento era penalmente irrilevante, poiché l’unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che riguarda il viso). (Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 1996, n. 10643).

• A norma dell’art. 6, l. 23 dicembre 1994 n. 724 nelle obbligazioni facenti capo alle soppresse Usl sono succedute “ex lege” le regioni, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, rappresentate dal direttore generale delle neo costituite Ausl in veste di commissario liquidatore delle Usl; ne consegue che la notifica di un atto della procedura esecutiva ad una Usl gestione stralcio, eseguita presso un’Ausl in persona del direttore generale, nella veste di commissario liquidatore dell’Usl, costituisce una notifica alla gestione liquidatoria della Usl e non una notifica alla Ausl (in quanto in detto direttore generale si cumulano le due vesti giuridiche in questione, del tutto diverse e distinte). E perciò non può ritenersi che quest’ultima dalla relativa data abbia avuto la conoscenza legale del procedimento a cui attiene e che da essa decorrano i termini per il compimento delle conseguenti attività processuali. (Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2003, n. 17135)

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